DECRETO SOSTEGNI BIS
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, il D.L. 73 c.d. “Decreto Sostegni BIS”.
Riportiamo di seguito, le principali misure riguardanti le imprese del settore, precisando che ulteriori approfondimenti verranno poi inviati su richiesta, in merito a temi specifici:
Nuovi contributi a fondo perduto
In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (il 26 maggio 2021) è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni I.
Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto sarà riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.
Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto, il testo del decreto Sostegni bis ripropone per tale categoria di contribuenti il meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 60 al 20 per cento.
I soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto del decreto n. 41/2021 dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:
• 90 per cento fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
• 70 per cento da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;
• 50 per cento da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;
• 40 per cento da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;
• 30 per cento da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.
C’è poi un terzo contributo a fondo perduto che, stando a quanto previsto dal testo del decreto Sostegni bis, spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019.
I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda. Il testo del decreto n. 73/2021 prevede come vincolo per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.
Bonus affitti
Il testo del decreto Sostegni bis prevede la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per le partite IVA, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetta per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.
I beneficiari dell’aiuto sono i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:
• limite di ricavi e compensi pari a 15 milioni di euro nel 2019;
• calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
È confermato che il credito di imposta spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Moratoria banche
Per quel che riguarda, invece, la moratoria dei prestiti per le PMI, si prevede la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2021 ma esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti.
La proroga non opererà più in materia automatica ma su richiesta dell’impresa beneficiaria entro il 15 giugno 2021.
Bonus sanificazione e DPI
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Cig e licenziamenti
Le imprese ancora in difficoltà a partire da luglio potranno accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre. E per chi utilizzerà la cig "gratuita" si allungherà il divieto di licenziamento per tutta la durata in cui fruiranno della cassa integrazione.
Scompare invece la parte della norma che prevedeva la proroga automatica del divieto di licenziare di ulteriori 60 giorni, fino al 28 agosto, per le imprese che utilizzano la cig Covid-19 a giugno.


